Chi ha seguito la cronaca dei giorni scorsi ricorderà probabilmente che 3, Tim, Vodafone e Wind sono state multate per un comportamento ritenuto scorretto nei confronti dei consumatori per quanto riguarda la stipula di abbonamenti a servizi premium con addebito sulla propria SIM. Secondo quanto pubblicato da Repubblica, il Garante pare lavorare affinché non nascano più problemi di questo tipo.
Innanzitutto il primo dei provvedimenti presi riguarda il consenso dell’utente che deve essere ritenuto “esplicito”. Questa nota di consapevolezza verrà espressa con l’inserimento manuale del numero di cellulare dell’utente che, a mo’ di firma, validerà la sottoscrizione all’abbonamento.
Il secondo punto elaborato per la tutela degli utenti recita:
Sussiste la necessità, per i servizi a sovrapprezzo, di adottare procedure semplici e trasparenti di rimborso agli utenti, a complemento di quello autonomamente previsto dagli stessi operatori nell’ambito del Codice di Condotta per l’offerta di Servizi Premium (CASP 3.0) che, a tutt’oggi, non ha fatto diminuire il numero delle denunce che pervengono mensilmente in Autorità, né il contenzioso in materia, al fine della ‘gestione ed eventuale rimborso senza rinvii ad altri soggetti’ (art. 2.6.3 rubricato ‘Azioni a tutela dell’utente finale in caso di contestazione’) in caso di reclamo del contraente.
Terzo punto, ma non meno importante, si concentra sulla chiarezza delle bollette, delle modalità di addebito e dei costi dei suddetti abbonamenti:
Anche alcuni operatori hanno segnalato che i loro concorrenti non pubblicano o non rendono disponibile o rendono poco trasparente o difficilmente individuabile il codice di migrazione. Preso quindi atto che persistono forti resistenze alla messa in disponibilità del codice di migrazione, con modalità semplici, immediatamente individuabili e facilmente reperibili, pur in presenza dell’obbligo di cui alla delibera n. 23/09/CIR, si ritiene necessario un ulteriore intervento al riguardo, poiché, sia la comprensibilità, sia la facilità di individuazione delle informazioni indispensabili ad attivare la procedura di migrazione, costituiscono elementi fondamentali per garantire la più ampia libertà di azione dell’utente nel mercato, nel rispetto dell’art. 1, comma 3, della legge 2 aprile 2007, n. 40, e in coerenza con le disposizioni previste in materia dalla delibera n. 23/09/CIR e dal Codice
Come nota conclusiva, tutti gli operatori devono consentire la disdetta dei servizi anche a mezzo email non certificata.
Via | Repubblica.it
Leggi o Aggiungi Commenti