“Il primo anno te lo da il produttore e il secondo anno il negoziante”, quante volte vi è capitato di sentire questa frase? e quante altre volte avete corretto un amico o un conoscente che cercava di convincervi di qualcosa di diverso? “Ti dico di no.. Il primo anno te lo da il produttore e il secondo anno il negoziante!!”. Ma siamo proprio sicuri che funzioni così? Oggi cerchiamo di fare chiarezza su questo argomento, grazie al supporto di Davide Schiavinato, non un avvocato nè tanto meno un giudice, ma “semplicemente” il gestore di un Apple Premium Reseller che ogni giorno si trova costretto a spiegare al cliente di turno, che quella frase non è proprio corretta.
Gia in passato su iSpazio, avevamo avuto la possibilità di discutere di tematiche relative alla garanzia sui prodotti della mela. Ultimamente, in particolare, vi avevamo parlato dell’iniziativa intrapresa dall’Antitrust Italiano contro Apple e della presunta mancanza di informazioni da parte di Apple sulla garanzia dei propri prodotti.
Come normalmente accade sui blog, non sono mancati commenti in merito a queste due vicende, con utenti che si spacciavano per esperti del Diritto ed altri che semplicemente riportavano disgrazie altrui su prodotti difettosi mai riparati, truffe ultra-miliardarie e chi più ne ha più ne metta. Probabilmente però, Noi tutti abbiamo le idee un pò confuse sulla questione Garanzia.
Data la poca informazione, Davide ha pensato bene di aiutarci in questa mastodontica impresa volta a permette anche al più disinformato di turno, di avere un’idea ben precisa su una tematica che da sempre affligge un acquirente su tre.
Procediamo con ordine esaminando la legge com’era all’inizio:
Il decreto sulla garanzia è il Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 8 marzo 2002 – Supplemento Ordinario n. 40 e ha come oggetto:
“Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo”
A puro fine di cronaca e per quei pochi temerari che si volessero lanciare in quest’ardua impresa, vi segnalo che attraverso il seguente link è possibile consultare il testo completo di tale decreto. Per chi invece fosse più pigro o si fosse già stancato della mia proverbiale “arte narrante”, con questo link avrà la possibilità di visualizzare un breve e conciso articolo pubblicato da IlSole24ore.com che bene illustra la disciplina prevista per la garanzia.
Per il resto di voi, invece, cercherò di riassumere brevemente il tutto, aiutandomi con la spiegazione del buon Davide. Il fulcro del discorso è la differenza fra la garanzia convenzionale e la garanzia sul difetto di conformità.
1519-quater (Diritti del consumatore): Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
Tradotto nel linguaggio comune, questa frase significa che: Alla conclusione del contratto (a scontrino o fattura emessa) il consumatore deve essere informato e a conoscenza di cosa è e cosa fa il prodotto.
Come ci spiega il nostro Davide, è l’utilizzo della parola “difetto” che porta alla confusione. Nella lingua Italiana, infatti, il termine “difetto” è inteso anche come mancanza o vizio sul contratto, ed è proprio questo il concetto a cui dobbiamo riferirci.
Ma procediamo con un esempio per chiarire meglio di cosa stiamo parlando:
Un cliente sta per acquistare un iPhone 4. Ipotizziamo che il venditore dichiari sul contratto (fattura/scontrino) che il dispositivo presente tra le varie caratteristiche abbia una fotocamera da 8Mpx oppure che quest’ultima sia espressamente menzionata sulla scatola. Il cliente acquista il prodotto (conclusione del contratto) ed è consenziente che lo stesso abbia tale caratteristica. Tornato a casa, e comunque nei successivi 2 anni, avrà il tempo di accorgersi che la fotocamera non è da 8Mpx, bensì da 5Mpx. E’ in questo caso che sussiste un difetto di conformità in quanto il prodotto non rispetta il contratto intrapreso con il venditore.
Naturalmente la legge, nei vari articoli, spiega come debba avvenire e in quali termini, solitamente 2 anni.
In tutti gli altri casi, ovvero in caso di guasti (che non sono difetti di conformità) ma sono causati dall’utilizzo, è il produttore a garantirci la riparazione/sostituzione senza spese, per un periodo da esso deciso. Questa è la cosiddetta garanzia convenzionale (articolo 1519-septies) ovvero è la classica garanzia del produttore.
Nel caso della società californiana, i termini indicati nel sito ufficiale per l’esercizio della stessa sono entro 1 anno dall’acquisto (come il 70% delle aziende appartenenti al mondo dell’informatica). In aggiunta a ciò, l’AppleCare non fa altro che estendere la garanzia del produttore o convenzionale da 1 anno a 2 anni (per iPod, iPhone e iPad) e 3 anni per i Mac.
Riassumendo, la legge precedente sosteneva che: Per due anni il venditore è responsabile di ciò che è scritto sul contratto (fattura o scontrino) o di ciò che è scritto sulla scatola, e quindi deve assicurare la presenzadi tutto quello che è il prodotto, mentre in caso di guasti è il produttore a farsi carico dei costi per sistemare il prodotto.
In seguito i decreti sono stati abrogati dal Codice del Consumo:
A questo punto è Giovanni, un nostro utente e praticante avvocato a subentrare chiarendoci la situazione attuale e sul Codice del Consumo.
Quest’ultimo è un’importantissima raccolta di norme a tutela dei consumatori che è entrata in vigore in Italia col decreto legislativo 206 del 2005. Il decreto in questione ha recepito la normativa comunitaria dettata in materia, dunque si tratta di regole che valgono in TUTTA EUROPA, anche per chi, come la Apple, non essendo europeo comunque commercializza i propri prodotti sul territorio europeo. Il Codice del Consumo va dunque a sostituire tutte le normative nazionali che regolavano la materia dei rapporti commerciali tra imprenditore e consumatore nella vendita di beni di consumo.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 130 e 132 del suddetto codice IL VENDITORE (solo il venditore) è RESPONSABILE QUANDO IL DIFETTO DI CONFORMITA’ SI MANIFESTA ENTRO IL TERMINE DI DUE ANNI DALLA CONSEGNA DEL BENE. Per cui la controparte contrattuale di chi acquista un bene di consumo è solo ed esclusivamente il venditore, mentre il produttore resta del tutto esonerato da questo impegno!
Per capire: Se acquistiamo un iPhone 4 da Mediaworld o in un 3 Store, sono proprio questi venditori, in quanto nostre controparti contrattuali, ad essere obbligati per legge a sostituirci o ripararci il prodotto nei 2 anni di garanzia europea. Se poi il produttore, come la Apple, offre solo 1 anno di garanzia, sarà compitoedl venditore quello di regolare dei rapporti commerciali al fine di riparare i prodotti come meglio si crede.
Chi invece acquista dallo Store Online di Apple allora è questa società che assume la qualifica di venditore, e quindi sarà lei quella obbligata a garantire una garanzia di 2 anni a tutti.
Riassumendo: Per tutti i prodotti Apple acquistati in Italia si ottiene una garanzia minima di 2 anni, offerta dal VENDITORE. Solitamente Apple offre 1 solo anno di garanzia ma quando quest’ultima assume il ruolo di Venditore (e non semplice produttore) allora anch’essa è obbligata a fornirci assistenza per 2 anni. In tutti gli altri casi, la garanzia Apple si ferma ad 1 anno e quindi sarà l’altro negoziante a doverci assicurare il secondo anno di garanzia senza spese per l’utente che ha acquistato il bene.
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