Davvero non sembra esserci pace per Iliad, nuovo operatore attivo in Italia. Dopo i dubbi sui GB disponibili all’estero (e le critiche per l’iniziale poca chiarezza), e dopo l’istanza presentata da TIM al Ministero dell’Interno, arriva ora anche l’esposto dell’AECI (Associazione Europea Consumatori Indipendenti).
AECI ha inviato l’esposto ad AGCOM, AGCM e al Garante della Privacy affinché tali enti effettuino i dovuti controlli per accertarsi che la condotta di Iliad sia corretta o meno. Il primo punto su cui l’AECI riserva dubbi è il “per sempre” che Iliad utilizza per definire i tempi di validità della sua offerta. Ebbene, per l’Associazione il termine “per sempre” non è assolutamente un’informazione precisa, considerando poi che lo stesso operatore può modificare le condizioni economiche del contratto (come indicato nell’articolo 9 delle condizioni generali del contratto).
Inoltre, secondo l’articolo 7, Iliad può sospendere il servizio con un preavviso al cliente che può avvenire con qualsiasi mezzo a disposizione, e senza alcun rimborso previsto. Tali circostanze pongono il cliente in una posizione di svantaggio rispetto all’operatore, considerando l’assenza di mezzi utili per valutare comportamenti che possono portare alla sospensione del servizio.
AECI mette dunque in dubbio la trasparenza tanto vantata da Iliad nella sua campagna promozionale. L’Associazione riserva dubbi anche sull’offerta economica, in particolare per quanto riguarda i costi di traffico extra soglia, le procedure di attivazione e la presenza sul sito web del prezzo del canone mensile (€5,99), ma non del costo di attivazione della SIM.
Altro punto su cui si basa l’esposto dell’AECI riguarda il costo dei 9€ per ogni GB in caso di extra soglia. Iliad dichiara che “30GB, terminati i quali si applica la tariffa base, senza rallentamento della velocità di Internet”. Ma tale applicazione, secondo l’Associazione, sarebbe contraria alla delibera AGCOM 326/10/CONS che stabilisce: “Qualora il cliente non abbia dato indicazioni diverse in forma scritta, gli operatori provvedono a far cessare il collegamento dati non appena il credito o il traffico disponibile residuo di tempo o di volume) di cui al comma 1 sia stato interamente esaurito dal cliente, senza ulteriori addebiti o oneri pe quest’ultimo, avvisandolo di tale circostanza. La connessione dati è riattivata nel più breve tempo possibile dopo che l’utente ha fornito, mediante una modalità semplice, il proprio consenso espresso, che non può, quindi, essere tacito o presunto“. L’utente, quindi, non sarebbe posto a tutela di un eventuale traffico extra soglia inconsapevole.
Infine, oltre alla poca chiarezza relativa ai GB effettivamente disponibili all’estero (32GB o 2GB?), l’AECI punta il dito contro la “firma digitale” che Iliad ha deciso di utilizzare. Si tratta ovvero di un token digitale ricevuto tramite SMS, ma tale pratica non rispetterebbe le caratteristiche che una “firma digitale” dovrebbe avere, ovvero autenticità, integrità e il non ripudio.
L’esposto dell’AECI è chiaro e ben dettagliato, staremo a vedere se nelle prossime settimane AGCOM, AGCM e Garante della Privacy prenderanno provvedimenti nei confronti di Iliad.
Voi cosa ne pensate dei punti analizzati dall’AECI? Condividete questa accusa di poca trasparenza e di scarsa tutela nei confronti del cliente? Dite la vostra nei commenti.
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